Il datore di lavoro può imporre al lavoratore in questo periodo di emergenza di fruire delle ferie?
In un momento di crisi come questo ci si chiede spesso se il datore di lavoro ha la possibilità di imporre ai propri dipendenti di godere delle ferie già maturate.
E’ bene ricordare che i principi generali che regolano il diritto del lavoratore alle ferie retribuite sono racchiusi nella nostra Costituzione (art. 36) e nel Codice Civile all’art. 2109 e nel Decreto legislativo n. 66 del 2003, che stabilisce la misura minima di quattro settimane di ferie retribuite, di cui almeno due da godere nell’anno di maturazione e le altre due nei successivi 18 mesi.
Come ha inciso la diffusione del Covid 19 ?
I recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di ferie ne promuovono l’utilizzo come misura al fine di contenere la diffusione del virus, uno strumento che consente di ridurre la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti.
Può il datore di lavoro decidere da solo di collocare i propri dipendenti in ferie nel caso di di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in questo periodo di emergenza?
Occorre distinguere tra ferie maturate o arretrate e ferie in corso di maturazione.
a) ferie maturate o arretrate: si può ritenere che il datore di lavoro possa imporre la decisione di far fruire delle ferie ai propri lavoratori;
b) ferie in corso di maturazione: si deve far riferimento ai contratti collettivi, i quali, spesso, richiamano la necessità di un accordo fra il datore e le rappresentanze sindacali per la determinazione del calendario feriale, mentre in altri casi stabiliscono un certo lasso temporale entro il quale il datore può individuare le ferie.
In tal caso, dunque, seppur astrattamente possibile che il datore di lavoro decida da solo sull’imposizione delle ferie, serve comunque il consenso sindacale.
Qualora il lavoratore non rispetti disposizioni di tal genere, potrebbe essere esposto a successive richieste di ripristino del monte ferie.
CHIUSURA OBBLIGATA O VOLONTARIA
Altra importante distinzione riguarda la cessazione o riduzione dell’attività lavorativa causata da un provvedimento dell’Autorità e volontaria chiusura per decisione dell’imprenditore determinata dalla riduzione del lavoro.
Nel primo caso, la collocazione in ferie dei dipendenti, almeno per il tempo necessario a valutare la possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali, appare incontestabile da parte dei lavoratori, posto che l’alternativa sarebbe la sospensione dell’attività di lavoro senza retribuzione per impossibilità sopravvenuta di fornire la prestazione.
Nel secondo caso, invece, l’imposizione da parte del datore delle ferie, benché raccomandata dal Governo, potrebbe esporre l’imprenditore a successive contestazioni e richieste di ripristino del monte ferie.
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